Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CUNEO il 16/05/1969
COGNOME NOME COGNOME nato a TORINO il 01/10/1963
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 8 Dlgs. 74/2000, sono inammissibili.
Il motivo dedotto, in punto di vizio di violazione di legge e di motivazione, è
manifestamente infondato: si tratta di censure assertive, laddove lamentano una scarsa puntualizzazione degli elementi di prova a carico – sebbene, per vero, le
fatture contestate risultano precisamente elencate in imputazione e pure è ben illustrata la valenza di prove dichiarative nonchè di censure generiche, nella
parte in cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive in alcun modo specificate né illustrate nella loro necessaria decisività rispetto alla alterazione
dell’equilibrio motivazionale.
Come richiesto perché un vizio possa fondare l’accoglimento di un ricorso per Cassazione.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/07/2025.