Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 8 Dlgs. 74/2000, sono inammissibili.
Il motivo dedotto, in punto di vizio di violazione di legge e di motivazione, è
manifestamente infondato: si tratta di censure assertive, laddove lamentano una scarsa puntualizzazione degli elementi di prova a carico – sebbene, per vero, le
fatture contestate risultano precisamente elencate in imputazione e pure è ben illustrata la valenza di prove dichiarative nonchè di censure generiche, nella
parte in cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive in alcun modo specificate né illustrate nella loro necessaria decisività rispetto alla alterazione
dell’equilibrio motivazionale.
Come richiesto perché un vizio possa fondare l’accoglimento di un ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 04/07/2025.