Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara l’inammissibilità di un ricorso è un atto cruciale nel panorama giudiziario. Non entra nel merito della vicenda, ma la conclude definitivamente per motivi procedurali. Analizziamo un caso concreto per capire cosa significa e quali sono le conseguenze per il cittadino.
Il Caso in Esame: un Appello Bloccato in Partenza
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari nel marzo 2024. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, il suo percorso legale si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che la Corte non ha nemmeno iniziato a valutare se i motivi del ricorso fossero fondati o meno. La pronuncia è stata di natura puramente processuale.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi impegna la giustizia con un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto concisa e non esplicita i motivi specifici che hanno portato alla decisione di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili a vizi procedurali. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali norme di legge si ritengono violate o quali vizi logici affliggono la sentenza impugnata.
* Proposizione fuori termine: l’atto viene depositato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Motivi non consentiti: il ricorrente cerca di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità.
* Vizi formali: l’atto di ricorso non rispetta i requisiti di forma prescritti dal codice di procedura penale.
Quando uno di questi ostacoli si presenta, la Corte si ferma a una valutazione preliminare, chiudendo il caso con una pronuncia di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la decisione di secondo grado non può più essere contestata e deve essere eseguita.
In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico, essendo tenuto non solo a pagare le spese del procedimento ma anche una sanzione aggiuntiva. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte. Il caso evidenzia l’importanza fondamentale di una corretta impostazione processuale del ricorso per Cassazione, un atto che richiede un’elevata specializzazione tecnica per superare il rigido filtro di ammissibilità.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato. La richiesta viene respinta in via preliminare, senza analizzare se le ragioni dell’appellante fossero giuste o sbagliate.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza contro cui aveva fatto ricorso diventa definitiva e non più impugnabile.
L’ordinanza specifica perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a stabilire le condanne accessorie al pagamento delle spese e della sanzione. Non esplicita le motivazioni specifiche che hanno portato a tale decisione, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sommari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28287 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRIGGIANO il 15/12/1998
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui all’art.
81, 624, 625, comma 1, n. 7), 493-ter cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e inosservanza di legge in relazione all’attribuibilità della
condotta – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art.
606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre
affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione
delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte smentito l’inattendibilità delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza in quanto
il ricorrente risulta ripreso in primo piano con una definizione che ne rileva i tratti caratteristici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il GLYPH igliere estensore
Il Presidente