Inammissibilità Ricorso Cassazione: Conseguenze e Analisi
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa decisione, pur essendo di natura prettamente procedurale, ha impatti concreti e significativi per le parti coinvolte, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso in Breve: la Decisione della Suprema Corte
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 18 novembre 2024. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma di tale pronuncia. Tuttavia, la Suprema Corte, con l’ordinanza del 1 luglio 2025, ha interrotto il percorso processuale senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Il Contesto Processuale
I ricorrenti, dopo una pronuncia a loro sfavorevole in secondo grado, hanno scelto di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio, rivolgendosi alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, però, non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Proprio in questa fase preliminare di verifica, il ricorso è stato bloccato.
Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa pronuncia significa che l’impugnazione presentata mancava di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminata. Di conseguenza, i giudici non hanno valutato se le richieste dei ricorrenti fossero fondate o meno, ma si sono fermati a un controllo formale e preliminare.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, nella pratica giuridica, le cause possono essere molteplici. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, potrebbe mancare della specifica indicazione dei motivi di diritto per cui si contesta la sentenza precedente, oppure potrebbe contenere richieste di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La decisione di inammissibilità comporta, come effetto automatico, la condanna dei ricorrenti. In questo caso, essi sono stati obbligati a pagare sia le spese processuali sostenute, sia una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi infondati o presentati senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, i ricorrenti subiscono un pregiudizio economico, essendo tenuti a versare le spese del giudizio e la sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di preparare un ricorso per Cassazione con estrema perizia tecnica, rispettando rigorosamente tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale. Un errore in questa fase può precludere ogni possibilità di esame nel merito, con conseguenze economiche dirette.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
Quali sono le conseguenze per gli individui che hanno presentato il ricorso?
Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione significa che la Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito del caso, poiché il ricorso non rispettava i requisiti previsti dalla legge per essere valutato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME ( CUI 048UNWO ) nato il 23/03/1991 NOME COGNOME CUI 06ORCFF ) nato il 26/12/2000
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che i motivi dei ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 let c.p.p.;
osservato che per le modalità con cui sono formulati, radicalmente privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono
bons à tout faire,
utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all’inammissibilità;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili con condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 luglio 2025
Il Consig »ere Estensore
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Il Presidente