Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27560 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/05/1993
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Osservato che nell’unico motivo il ricorso contesta la motivazione del provvedimento di espulsione impugnato con una deduzione inammissibile per violazione del principio di specificità
dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione,
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto consistente in una affermazione di carattere generale, utilizzabile in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, pr
qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della ordinanza che si impugna, sul cu percorso logico – ed, in particolare, sulla motivazione che evidenza la pericolosità
condannato, valutata alla luce delle sue numerose condotte delittuose – non prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.