Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PAGANI il 09/11/1978
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da
difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de
plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla
medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente