Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 00AGMKI) nato a MONTECCHIO EMILIA il 16/07/1975
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto chel’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere
riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza oggetto di ricorso, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni
del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 1-3 della sentenza impugnata dove sono analiticamente indicati i plurimi elementi che consentono di
identificare l’odierno ricorrente quale concorrente nel reato);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del
30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente