Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle conclusioni più nette e definitive nel percorso processuale penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito le conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Breve: Dal Ricorso alla Decisione della Suprema Corte
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nel luglio del 2024. L’imputato, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
Tuttavia, l’esito del giudizio di fronte alla Suprema Corte è stato rapido e perentorio. I giudici della settima sezione penale, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e le sue Conseguenze
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è una decisione sul merito della questione, cioè sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Si tratta, piuttosto, di una valutazione preliminare che accerta se il ricorso possieda i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Un ricorso può essere inammissibile per svariate ragioni, tra cui:
* La presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità).
* La mancanza di specificità nei motivi di ricorso.
* La presentazione dell’atto fuori dai termini previsti.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il provvedimento in esame ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute nello specifico giudizio.
2. Il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio i motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la natura stessa di tale decisione implica che la Corte ha riscontrato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione. Generalmente, in questi casi, i giudici ritengono che i motivi proposti non rientrino tra quelli tassativamente previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale, oppure che siano stati formulati in modo generico, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. La decisione di inammissibilità, quindi, funge da filtro per garantire che solo le questioni di legittimità meritevoli di approfondimento giungano a una discussione nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia l’importanza cruciale di una redazione tecnica e rigorosa del ricorso per Cassazione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è un mero accessorio, ma una sanzione con una chiara finalità deflattiva e di responsabilizzazione della parte che decide di adire l’ultimo grado di giudizio. Per i professionisti del diritto, questo caso serve come monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di presentare un ricorso, per evitare di esporre i propri assistiti a conseguenze economiche negative, oltre alla conferma della condanna.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito (cioè non valuta se la decisione precedente era giusta o sbagliata) perché il ricorso stesso presenta dei vizi formali o sostanziali che ne impediscono la trattazione, come la genericità dei motivi o la loro estraneità a questioni di sola legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice (nel caso specifico, tremila euro).
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. Con una dichiarazione di inammissibilità, la Corte si ferma a una valutazione preliminare dell’atto di ricorso. Non entra nel merito della vicenda e non compie alcuna nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/02/1994
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è
generico, oltre che manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c
esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un
congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in partic pag. 5 della sentenza impugnata)
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.