Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 09/11/1964 NOME COGNOMECUI 01LJGZH) nato il 16/08/1965
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME e NOME ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parz
riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribuna per avere rideterminato la pena gli stessi irrogata, con conseguente revoca de
pena accessoria applicata a NOME e sostituzione di quella applicata a NOME c l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato l’affermazione
responsabilità per i reati agli stessi rispettivamente ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali) è generi perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fat
sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la f dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con
l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che – prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giu 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art 581 del codice di rito, inte disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione. Nel ca di specie, la Corte territoriale ha dato ampio conto, con motivazione congrua, de ragioni a fondamento della pronuncia di condanna (pp. 4, 5 e 6, sent. app.);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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