Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a rigidi requisiti. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito; molte si arrestano di fronte a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo esito, come vedremo nell’analisi di una recente ordinanza, comporta conseguenze significative per il ricorrente, non solo processuali ma anche economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale in esame ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 24 settembre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue doglianze a un ricorso.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte, che ha tenuto udienza il 25 giugno 2025 per deliberare sulla questione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La sentenza della Corte d’Appello di Trieste, pertanto, diventa definitiva.
Oltre alla chiusura del procedimento, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi relativi all’ultimo grado di giudizio.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a una simile pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili a vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Le cause più comuni includono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si intendono denunciare.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ricorsi che chiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
* Vizi formali: L’atto potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione o senza rispettare altre formalità prescritte.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Nel caso specifico, la decisione è stata presa senza un’analisi del contenuto della sentenza impugnata, basandosi evidentemente su un vizio preliminare del ricorso stesso.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione segna la fine irrevocabile del percorso giudiziario. Per l’imputato, ciò significa che la condanna inflitta nei gradi di merito diventa esecutiva. L’ordinanza analizzata sottolinea inoltre l’importante deterrente economico previsto dal legislatore: chi presenta un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma subisce anche una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 4.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con la massima perizia tecnica, rispettando scrupolosamente tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla procedura penale.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste emessa il 24 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOIANO DELLA CHIANA il 28/02/1954 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste
che, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di
trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravat
tentato;
– che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto
dall’imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricor
cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia
cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito
della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017
n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscri
nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep.
23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di
inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma
5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
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Il Consigliere {stensore