Inammissibilità ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Comprendere le cause che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque sia coinvolto in un procedimento penale. L’ordinanza che analizziamo oggi offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 20 gennaio 2025. Non conoscendo i dettagli del merito della vicenda, la nostra analisi si concentra esclusivamente sugli aspetti procedurali che hanno caratterizzato il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso, portando la questione all’attenzione dei giudici della Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio in data 6 giugno 2025, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in via preliminare. Il dispositivo della decisione è netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La sentenza della Corte d’Appello, pertanto, non è stata né confermata né annullata nel suo contenuto, ma è semplicemente diventata definitiva a causa della chiusura anticipata del processo in sede di legittimità.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. La Corte, come da prassi consolidata, ha condannato l’imputato a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre il contesto. La Settima Sezione Penale della Cassazione è specificamente deputata a gestire i ricorsi che, a una prima analisi, appaiono manifestamente infondati o privi dei requisiti di legge. Le cause di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono molteplici e includono, ad esempio, la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti), l’aspecificità delle censure o la tardività dell’impugnazione. La decisione della Corte suggerisce che il ricorso proposto mancasse di uno o più di questi requisiti essenziali, tanto da non meritare una trattazione approfondita nel merito.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un rimedio straordinario volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. La declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze sanzionatorie, serve a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, evitando che venga oberata da impugnazioni non meritevoli di esame. Per le parti, ciò sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di redigere un ricorso che rispetti rigorosamente i canoni formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale, al fine di evitare una pronuncia che, oltre a rendere definitiva la condanna, comporta un ulteriore aggravio economico.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorso viene respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata?
Sì. Poiché il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza emessa dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello) passa in giudicato, diventando definitiva ed esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 09/03/1974
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo
/
con cui si deduce l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
/
è generico e riproduttivo di censura adeguatamente motivata, avendo la Corte di appello valutato la non scarsa offensività del reato in ragio
dell’apprezzato significativo allontanamento dall’abitazione;
rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cu
all’art. 337 cod. pen. ed il trattamento sanzionatorig sono generici in quanto privi di effe censura; che, infatti, i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità allorché gli stes
contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a veri
(Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.