Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a regole procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione e le sue severe conseguenze. Questo provvedimento, pur nella sua sinteticità, è emblematico di come un’impugnazione non correttamente impostata possa concludersi prima ancora che i giudici ne esaminino il merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 3 febbraio 2025. La parte ricorrente, sentendosi lesa dalla decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere la revisione della pronuncia. L’iter processuale è quindi giunto alla sua fase finale, con l’udienza fissata davanti alla Settima Sezione Penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, ha emesso la sua decisione in camera di consiglio. L’esito è stato netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. Non si tratta di una decisione sul torto o sulla ragione, ma di una valutazione preliminare sulla conformità dell’atto di impugnazione ai requisiti richiesti dalla legge. In sostanza, il ricorso non aveva le caratteristiche necessarie per essere giudicato.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le specifiche ragioni dell’inammissibilità, come spesso accade per questo tipo di provvedimenti. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale declaratoria. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso quali violazioni di legge si contestano alla sentenza impugnata, non potendosi limitare a una generica critica.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. Se il ricorso tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, è inammissibile.
* Vizi formali: L’atto potrebbe presentare difetti nella sua redazione, come la mancanza di elementi essenziali o il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti possono apparire talmente privi di fondamento giuridico da non meritare un esame approfondito.
La decisione della Settima Sezione Penale si inserisce in questo quadro, sanzionando un’impugnazione che, evidentemente, non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi, comporta sanzioni economiche significative per la parte ricorrente. L’ordinanza, infatti, condanna la ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: La parte che ha proposto un ricorso inammissibile deve farsi carico dei costi del procedimento sostenuti dallo Stato.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Viene inoltre imposto il pagamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
In conclusione, questa ordinanza ci ricorda che il ricorso per Cassazione è uno strumento da utilizzare con perizia e solo in presenza di validi motivi di diritto. Un’impugnazione avventata non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha dato torto alla ricorrente nel merito della questione?
No. Una pronuncia di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. Significa che il ricorso non possedeva i requisiti tecnici e legali per essere esaminato dalla Corte, la quale non si è quindi espressa sulla fondatezza o meno delle ragioni della ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VOGHERA il 20/10/1996
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamen smentita dalla Corte di appello, che ha evidenziato come la condotta di allontanamento,
protrattasi per molte ore (accertatq tra un controllo e l’altro)
/ dovesse ritenersi grave in ragione del fatto che la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante l’accertata notev
pericolosità della COGNOME, fosse stata concessa esclusivamente perché madre di figlio di cinque mesi;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.