Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il 25/06/1974
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
considerato
che i quattro motivi di ricorso sono intrisi di genericità,
costituendo la pedissequa riproduzione dei corrispondenti motivi d’appello, cui la
Corte ha fornito adeguata risposta evidenziando:
– (primo motivo) la esclusiva riferibilità della tessera poste pay su cui è stata
riversata la somma provento della truffa, all’imputato, cui si aggiunge la
pretestuosità della difesa basata sullo smarrimento della carta, denunciato come
avvenuto in epoca
successiva
alla chiusura del conto ed al prelievo del denaro;
– “la pessima biografia” criminale dell’imputato, ostativa all’applicazione
dell’art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo
motivo), ma giustificativa della recidiva (quarto motivo);
rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Cnsigliere Estensore r
La Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale