Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 15/05/1990
NOME COGNOME nato a MONTSERRADO COUNTY( LIBERIA) il 11/06/1993
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale gli imputati sono stati condannati per il reato
previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Entrambi hanno censurato la sentenza di merito per non avere riqualificato i fatti ascritti sotto la specie di quello di lieve entità; si tratta di motivi inammissib
in quanto contenenti unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici
di merito e, comunque, reiterative di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, tale profilo è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di
presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddetta riqualificazione i dati rappresentati dalla organizzazione e sistematicità
dell’attività di spaccio, dalla differente tipologia di sostanze detenute, dall’ampio numero di soggetti riforniti e dalla frequenza delle cessioni.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La