Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 11/07/1981
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME
N. 11118/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli
artt. 337 e 651 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato dal
momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art.
651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte
completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del
30/05/2013, COGNOME, Rv. 257083);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025