Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 13/06/1974
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME censura il
travisamento della prova con riferimento al reato di lesioni aggravate di cui al capo b), con il secondo motivo, l’inosservanza dell’art. 479 cod. pen. e il vizio
di motivazione in ordine al reato contestato al capo c), e, con il terzo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen. in punto di elemento soggettivo;
Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria
depositata in data 5 marzo 2025;
Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo
formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di
legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.