Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, NOME e NOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione
della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 19 luglio 2024, con la quale, nell’ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti, è stata applicata a ciascuno dei
ricorrenti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa; fatti commessi in Capannor fino al 23 febbraio 2024.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, com cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per
bis, motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del
generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.