Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce le conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare. Questo articolo analizza la decisione e spiega il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione, un esito che comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio i fatti e le implicazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da tre soggetti avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Lucca. Gli imputati, ritenendo la decisione a loro sfavorevole ingiusta o viziata, hanno deciso di adire la Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale supremo che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La controversia è quindi approdata dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, un passaggio cruciale che determina se il ricorso può essere discusso nel merito o se deve essere fermato prima.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti inammissibili. Questa statuizione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti. Il ricorso è stato, in sostanza, ‘bloccato alla porta’ per la mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
L’effetto immediato di tale decisione è il passaggio in giudicato della sentenza del GUP di Lucca, che diventa così definitiva e non più contestabile. Ma le conseguenze per i ricorrenti non si fermano qui.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche, è utile comprendere quali sono i motivi generali che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. La legge processuale penale stabilisce requisiti rigorosi. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Non sono ammesse censure generiche.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
* Vizi formali: Il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine o da un soggetto non legittimato.
La decisione di inammissibilità serve a filtrare i ricorsi, garantendo che solo le questioni di puro diritto, rilevanti per l’uniformità della giurisprudenza, giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La conclusione del procedimento è netta. L’ordinanza non si limita a dichiarare i ricorsi inammissibili, ma condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge una sanzione pecuniaria significativa: il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario; dall’altro, finanziare programmi di rieducazione e reinserimento per i detenuti. La pronuncia in esame rappresenta un monito chiaro sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, un percorso che, se affrontato senza solide basi giuridiche, può rivelarsi non solo infruttuoso ma anche economicamente oneroso.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Che tipo di provvedimento ha emesso la Corte in questo caso?
La Corte ha emesso un’ordinanza. Si tratta di un provvedimento giudiziario utilizzato per risolvere questioni procedurali, come appunto la valutazione sull’ammissibilità di un ricorso, senza entrare nel giudizio di merito sulla vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 13/11/1996 COGNOME nato il 02/01/2005 COGNOME nato il 01/01/2001
avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIUDICE COGNOME di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione
della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 19 luglio 2024, con la quale, nell’ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti, è stata applicata a ciascuno dei
ricorrenti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa; fatti commessi in Capannor fino al 23 febbraio 2024.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, com cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per
bis, motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del
generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.