Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 04/09/1994
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che l’apparato argomentativo della sentenza di appello si salda con quello della conforme sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due pronunce possono essere
lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono privi della puntua enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimen
motivazione dell’atto impugnato;
rilevato che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato perché afferente a presunti difetti della motivazione, che la lettura dei provvedimenti impugnati dimostra essere esistent
connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali;
considerato che la sussistenza del dolo di evasione, per il quale sono irrilevanti le ragion le finalità dell’allontanamento (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), è correttamente
e adeguatamente motivata (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado)
così come l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (pag.
sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.