Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzioNOMErio, è stato propo personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del
quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori isc nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’at
di impugnazione, la delega al deposito conferita ad un difensore (Sez. 3, n. 11126 del
25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-
01), la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.