Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da norme procedurali molto rigide. Non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito; molti si fermano prima, a causa di una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze pratiche di questa decisione.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 15 ottobre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha fissato l’udienza per la discussione del caso per il 20 giugno 2025.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha chiuso il procedimento. Il dispositivo della decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente, ma si limita a statuire la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sebbene il termine “inammissibile” non sia esplicitamente menzionato nel breve testo a disposizione, questa tipologia di condanna è la conseguenza diretta e tipica prevista dal codice di procedura penale proprio in caso di inammissibilità del ricorso. In pratica, la Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo così ogni discussione sul fondo della questione.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, tra cui:
* Vizi di forma: L’atto potrebbe mancare dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
* Mancanza dei motivi specifici: La legge richiede che il ricorso indichi in modo chiaro e specifico le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Motivi generici o ripetitivi di quelli già presentati in appello non sono sufficienti.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso deve essere presentato entro i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Proposizione da parte di un soggetto non legittimato.
* Impugnazione di un provvedimento non ricorribile in Cassazione.
Nel caso specifico, è probabile che il ricorso sia incappato in una di queste fattispecie, portando la Corte a emettere una decisione puramente processuale.
Conclusioni
La decisione analizzata sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’importanza cruciale del rispetto delle regole formali e sostanziali nell’impugnare una sentenza. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma ha conseguenze molto concrete. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce una sanzione economica, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si aggiunge alle spese processuali. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica esperta che possa valutare attentamente i presupposti e le modalità per un ricorso in Cassazione efficace.
Cosa accade quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria disposta in questo caso?
La sanzione pecuniaria disposta dalla Corte è pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Quale organo giudiziario aveva emesso la sentenza impugnata in Cassazione?
La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 15 ottobre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 13/04/1977
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l’unico motivo si contesta la sussistenza della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., senza che la relativa censura fosse sta
proposta innanzi alla Corte di appello; non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso p cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi
perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 – 01 in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva
ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.