Inammissibilità Ricorso Cassazione: Conseguenze e Analisi di un Caso Concreto
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più temuti da chi decide di impugnare una sentenza di secondo grado. Non si tratta di una decisione sul merito della questione, ma di un filtro di legittimità che, se non superato, preclude ogni ulteriore esame e comporta conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 17 ottobre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha portato la questione davanti ai giudici di legittimità. La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di tale ricorso.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Con ordinanza del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore e aver dato avviso alle parti, la Corte ha emesso un verdetto netto: “Dichiara inammissibile il ricorso”. Questa statuizione impedisce ai giudici di entrare nel vivo delle doglianze sollevate, fermando il processo a una fase preliminare. La decisione è stata accompagnata da due ulteriori condanne accessorie di natura economica.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, le cause possono essere molteplici e sono rigorosamente previste dal codice di procedura. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per vizi di forma, per essere stato presentato fuori termine, per la mancata enunciazione dei motivi di diritto su cui si fonda o perché i motivi proposti sono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge.
La decisione della Corte implica che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge anche da sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria del massimo organo di giurisdizione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è chiara e severa. Il ricorrente non solo vede respinta la propria istanza, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. La sua proposizione deve essere ponderata attentamente da un legale esperto, poiché un’iniziativa processuale priva dei necessari presupposti legali comporta non solo la definitiva conferma della sentenza impugnata, ma anche un aggravio di costi significativo per il soccombente.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in ambito penale, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria decisa in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che impedisce alla Corte di esaminare il merito, ovvero la fondatezza delle ragioni esposte nel ricorso. Il processo si ferma a questo stadio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 11/01/1980
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME
Esaminato l’unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione
in relazione all’applicazione della recidiva;
Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al
provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente quanto della maggiore pericolosità sociale da
costui espressa con l’evasione oggetto dell’odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr.
pagina 3 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025