Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 07/07/2005
avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato ad Amendola Giuseppe, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di
anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 648
cod. pen. (capo b); 81 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di legge
penale in relazione all’omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
Il Consigliere estensor
GLYPH
Il estJente