Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Decisione Sintetica
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, con il compito fondamentale di garantire la corretta applicazione della legge. Non tutti i ricorsi, però, arrivano a una discussione nel merito. Un recente provvedimento evidenzia un esito frequente: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Cassazione, una decisione che pone fine al percorso processuale con importanti conseguenze per il ricorrente. Analizziamo i dettagli di questa tipologia di pronuncia.
Il Caso in Esame: Un Percorso Giudiziario Concluso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona nel giugno 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte. Tuttavia, l’iter si è concluso con un’ordinanza emessa nel marzo 2025 che ha fermato il processo sul nascere, senza entrare nel cuore delle questioni sollevate.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e avvisato le parti, ha emesso un’ordinanza che dichiara l’atto inammissibile. Questa decisione non valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano avuto ragione o torto nel merito, ma si concentra esclusivamente su aspetti procedurali e formali del ricorso stesso.
L’effetto principale di questa pronuncia è duplice:
1. Definitività della sentenza impugnata: La sentenza della Corte d’Appello di Ancona diventa irrevocabile e deve essere eseguita.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il provvedimento in esame, come spesso accade per le ordinanze di inammissibilità, è estremamente sintetico e non esplicita nel dettaglio le ragioni della decisione. Questa concisione è tipica quando i vizi del ricorso sono palesi e riconducibili a casistiche standard. In via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, quali ad esempio la presentazione fuori dai termini previsti dalla legge, la mancanza di motivi specifici di diritto (il ricorso si limita a contestare i fatti già valutati), o la violazione di altre norme procedurali che ne regolano la proposizione. La Corte, in questi casi, si limita a constatare il difetto che impedisce l’esame nel merito, applicando di conseguenza le sanzioni previste dal codice di procedura penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza di inammissibilità ribadisce un principio cruciale del processo penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a rigorosi requisiti di forma e di sostanza. Non è una sede per un terzo grado di giudizio sui fatti, ma unicamente per il controllo della corretta applicazione del diritto. La decisione analizzata, pur nella sua brevità, ha implicazioni pratiche significative: rende definitiva una condanna e impone costi aggiuntivi al ricorrente. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica esperta per valutare attentamente i presupposti di un ricorso, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e onerose sanzioni economiche.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso presentava vizi procedurali o di forma che ne hanno impedito la trattazione, come la mancanza dei motivi di diritto richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base del provvedimento esaminato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
La decisione di inammissibilità della Cassazione può essere impugnata?
No, le decisioni della Corte di Cassazione sono definitive. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità di un ricorso non può essere ulteriormente impugnata, chiudendo in modo irrevocabile il procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 10/05/1980
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 164 cod. pen.,
correttamente applicato dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), che esclude la possibilità di concedere detto beneficio a chi ne abbia
precedentemente già fruito già due volte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.