Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOLA il 16/09/1967
avverso la sentenza del 19/09/2019 del TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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li
(
Rilevato che
NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 30, comma
1, lett.
b),
L. n. 157 del 1992, alla pena di euro 600,00 di ammenda, articolando tre motivi di impugnazione, chiede, con il primo, l’assoluzione perché il fatto
costituisce reato, con il secondo, l’assoluzione per particolare tenuità del fatt il terzo, minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge;
Considerato che l’atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè, da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione si
momento della proposizione dell’atto d’appello, riqualificato come ricorso p cassazione per l’inappellabilità della sentenza impugnata, sia al momento de
deposito di tale atto (22 ottobre 2019);
Ritenuto, pertanto, che l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nell determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.