Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito; molti, infatti, si fermano prima, con una dichiarazione di inammissibilità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, evidenziando le conseguenze dirette per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 01/06/2023. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, chiedendo un riesame della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. La Corte ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le conseguenze della pronuncia di inammissibilità
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. La Suprema Corte, infatti, non è entrata nel merito della questione, non ha valutato se la decisione impugnata fosse giusta o sbagliata, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla conformità del ricorso ai requisiti di legge.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il provvedimento in analisi è estremamente sintetico e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che conducono a un simile esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto, come una chiara esposizione dei fatti o l’indicazione delle norme di legge violate.
* Motivi non consentiti: Quando il ricorso, anziché denunciare una violazione di legge (l’unico compito della Cassazione), tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
* Aspecificità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e criticare puntualmente le parti della sentenza impugnata, non possono essere generici o astratti.
* Tardività: Presentazione del ricorso oltre i termini di legge.
La condanna alla Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La presente ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza istanza di giudizio sul merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma una decisione che preclude definitivamente ogni ulteriore discussione sul caso e comporta sanzioni economiche rilevanti per il ricorrente. Questo sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a difensori esperti che sappiano redigere un ricorso tecnicamente impeccabile, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge e sui vizi procedurali, unici argomenti ammessi dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame ammonta a tremila euro.
La Corte di Cassazione ha valutato se la sentenza d’appello fosse giusta nel merito?
No. La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di entrare nel merito della vicenda. La sua valutazione si ferma a un controllo preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/10/1974
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.l
74 del 2000 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, articolando due motivi d deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla sussistenza del fa
motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto molto oltre il termine dall’art. 585 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in dat
2023, con riserva di deposito, ed è stata regolarmente depositata il 12 giugno 2023, presente ricorso è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 13 gennaio 2025
avverso la sentenza impugnata, il difensore di fiducia nel giudizio di merito aveva ricorso il 14 luglio 2023, e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile da Sez.
01/12/2023, dep. 2024);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammiss
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente