Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più severi del giudizio di legittimità. Questo esito non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, sancendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona nel maggio del 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla massima istanza giurisdizionale italiana. La Sezione Penale della Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso fosse stato formulato nel rispetto delle rigide regole procedurali che disciplinano il giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Corte Suprema ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. La decisione, assunta nel febbraio del 2025, è stata quella di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non hanno valutato se le lamentele del ricorrente fossero fondate o meno, ma hanno stabilito che l’atto di impugnazione non era idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici significativi:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o formulate in modo non corretto.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la natura stessa del provvedimento e la prassi della Corte di Cassazione, in particolare della Settima Sezione Penale, consentono di formulare delle ipotesi fondate. L’inammissibilità del ricorso può derivare da una pluralità di vizi, tra cui la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o altre carenze formali dell’atto.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende suggerisce che la Corte abbia ravvisato una colpa nel ricorrente per aver attivato il giudizio di legittimità senza che ne sussistessero i presupposti. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punire l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, contribuire a finanziare progetti per il miglioramento del sistema carcerario.
Le Conclusioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario destinato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la definitività della sentenza impugnata, con tutte le sue conseguenze. Inoltre, le sanzioni economiche rappresentano un deterrente contro ricorsi avventati. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, pertinenti e fondati esclusivamente sui motivi ammessi dalla legge, per evitare di incorrere in una pronuncia che, oltre a precludere ogni ulteriore discussione, comporta un aggravio di spese per il proprio assistito.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica una dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Implica che il ricorso non possedeva i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente può essere soggetto a sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il 09/10/1982
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, contesta l’erronea applicazion
della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 co primo nn. 4, 6 e 62
bis cod. pen.;
osservato che, in relazione al primo aspetto, il motivo di ricorso si confro
esclusivamente con il profilo dell’avvenuto risarcimento da parte del corr sostenendo che anche il Palma ne possa beneficiare, ma ignora e non s
confronta (con conseguente genericità) con l’ulteriore argomento, contenuto sentenza, della parzialità del risarcimento (cfr. pg
. 4);
considerato che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche sentenza è fornita di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato es
delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4, il riferimen preclusione costituita dalle condanne irrevocabili a carico dell’imputato per
rapine);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consiglierp Estensore