Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando un Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che si verifica quando l’impugnazione presenta vizi tali da impedirne persino l’analisi nel merito da parte della Suprema Corte. Comprendere le ragioni che portano a questa declaratoria è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale, poiché evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate. Analizziamo insieme i motivi che hanno condotto la Corte a respingere il ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato sollevava diverse critiche alla decisione di secondo grado, sperando in una riforma da parte della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito è stato netto e sfavorevole.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, constatando che le ragioni presentate a sostegno dell’appello non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di vizi che inficiavano i motivi del ricorso, rendendoli manifestamente infondati o meramente ripetitivi.
Primo Motivo: Carenza di Interesse e Manifesta Infondatezza sulla Pena
Il ricorrente lamentava un errore nel calcolo della pena pecuniaria. La Corte ha rilevato che la censura era doppiamente viziata. In primo luogo, era manifestamente infondata perché la Corte d’Appello aveva correttamente calcolato la sanzione basandosi esclusivamente sul reato più grave, senza applicare alcun aumento per la continuazione e concedendo la riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. In secondo luogo, il ricorrente mancava di un ‘concreto interesse’, poiché la doglianza era puramente teorica e non avrebbe portato a un beneficio pratico.
Secondo Motivo: L’Errore sulla Sospensione della Prescrizione
Un’altra censura riguardava la prescrizione del reato. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente aveva omesso di considerare una specifica norma di legge (la n. 103 del 2027) che disponeva la sospensione dei termini di prescrizione e che era applicabile al suo caso. La Corte ha richiamato una precedente e autorevole sentenza delle Sezioni Unite per confermare la piena applicabilità di tale sospensione, rendendo l’argomento del ricorrente privo di ogni fondamento.
Terzo e Quarto Motivo: La Mera Ripetizione di Argomenti Già Respinti
Gli ultimi motivi del ricorso non introducevano elementi di novità. Si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni sulla qualificazione giuridica del fatto e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, questioni che erano già state ampiamente e logicamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di merito e non può riesaminare fatti già valutati, a meno che non emergano vizi logici o giuridici palesi, assenti in questo caso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni convergenti. Il primo motivo era infondato sia in punto di diritto, data la corretta applicazione delle norme sul calcolo della pena, sia per carenza di interesse concreto del ricorrente. Il secondo motivo ignorava palesemente una norma imperativa sulla sospensione della prescrizione, rendendo la doglianza immediatamente rigettabile. Infine, gli altri motivi erano una mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi con motivazione congrua e priva di vizi dalla corte di merito. L’insieme di queste carenze ha portato alla conclusione che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, rendendo superfluo un esame approfondito del merito delle questioni.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio cruciale del processo di Cassazione: non è sufficiente dissentire da una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario articolare motivi specifici, nuovi e fondati su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la formulazione di censure manifestamente infondate conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, a monito contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati (ad esempio, per errata interpretazione di norme come quella sulla prescrizione), quando sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, o quando il ricorrente non dimostra di avere un interesse concreto e attuale alla modifica della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
La sospensione della prescrizione può essere un motivo decisivo per l’esito di un ricorso?
Sì, assolutamente. Come dimostra il caso in esame, omettere di considerare le leggi che dispongono la sospensione dei termini di prescrizione (in questo caso la legge n. 103 del 2027) rende un motivo di ricorso basato sulla presunta estinzione del reato manifestamente infondato, contribuendo in modo decisivo alla declaratoria di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1834 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1834 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, oltre a essere sorretto da un concreto interesse del ricorrente, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha determiNOME la pena pecuniaria considerando esclusivamente quella prevista per il reato più grave, senza apportare alcun ulteriore aumento a titolo dell continuazione, e su questa ha operato la riduzione di un terzo per il rito; il) il secondo motiv manifestamente infondato in quanto omette di considerare la sospensione della prescrizione disposta dalla legge n. 103 del 2027, applicabile nel caso di specie in ragione della data d commissione del reato (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); iii) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 4.2. con riferimento alla qualificazione del fatto, e il punto 4.3. il trattamento sanzioNOMErio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.