Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano alla dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare un ricorso per cassazione nel rispetto dei limiti imposti dal nostro ordinamento, evitando di riproporre questioni di fatto o motivi già decisi nei gradi di merito. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole portando le sue doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice di ultima istanza nel sistema giudiziario italiano. L’obiettivo del ricorso era quello di rimettere in discussione sia la ricostruzione della condotta materiale sia l’elemento psicologico del reato contestato.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di una serie di vizi procedurali e sostanziali ben definiti. I giudici hanno rilevato che il ricorso era in parte una mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente ha tentato di ottenere una terza valutazione degli stessi elementi, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Inoltre, per quanto riguarda la contestazione sull’elemento psicologico del reato (il dolo specifico), la Corte ha evidenziato due criticità:
1. Censure nuove: I motivi presentati in Cassazione non erano stati sollevati nell’atto di appello, rappresentando quindi una novità inammissibile in sede di legittimità.
2. Carattere confutativo: Le argomentazioni si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione, come invece richiesto per un ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio ruolo di giudice della legge, non del fatto. Il suo compito non è rivalutare le prove o fornire una nuova interpretazione degli eventi, ma verificare che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato le norme giuridiche e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già chiaramente stabilito la sussistenza di tutti gli elementi del reato, compreso il dolo specifico, sulla base delle prove raccolte. Il ricorso, proponendo argomenti già disattesi o nuovi, e limitandosi a contraddire la valutazione del giudice di secondo grado, si è posto al di fuori dei limiti consentiti per il giudizio di legittimità, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
La Corte ha inoltre applicato il principio stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità quando non vi siano elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare tale causa.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista pratico, questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione tecnicamente corretto, focalizzato su vizi di legittimità e non su una sterile contestazione dei fatti. Tentare di ottenere una terza revisione del merito è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per chi la intraprende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in parte, riproponeva censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello e, in altra parte, introduceva motivi nuovi non dedotti nel precedente grado di giudizio, presentando argomentazioni meramente contestatrici della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa inoltre definitiva.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in appello?
No, di regola non è possibile. L’ordinanza chiarisce che proporre censure non dedotte con l’atto di appello è uno dei motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre temi nuovi non sottoposti al giudice del gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, quanto alla condotta tenuta dal ricorrente, ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 9), e, in altra part quanto alle doglianze relative all’elemento psicologico del reato, propone delle censure non dedotte con l’atto di appello e, comunque, di contenuto meramente confutativo rispetto alla ricostruzione risultante dalle sentenze di merito da cui si evince chiaramente anche la sussistenza del dolo specifico rispetto all’atto che stavano compiendo i due agenti;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.