Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che chiarisce le conseguenze dirette dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo provvedimento, sebbene sintetico, offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere discusso nel dettaglio.
Il Caso in Esame: Un Percorso Giudiziario Interrotto
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Sperando di ottenere una revisione del giudizio precedente, il ricorrente si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo percorso giudiziario si è interrotto bruscamente. I giudici della settima sezione penale hanno esaminato l’atto e lo hanno dichiarato inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Cosa Significa?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione è un provvedimento che blocca l’esame della questione nel merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità: il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e seguito le procedure.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, tra cui:
* Mancanza dei requisiti di forma prescritti dalla legge.
* Proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità (ad esempio, chiedere una nuova valutazione delle prove).
* Manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Quando la Corte rileva uno di questi vizi, emette un’ordinanza di inammissibilità, come nel caso di specie, che rende definitiva la sentenza impugnata.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze per il ricorrente. Come stabilito nell’ordinanza in esame, la parte che ha proposto l’impugnazione viene condannata a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa duplice condanna economica rappresenta un deterrente significativo contro l’abuso dello strumento processuale del ricorso per cassazione.
Le Motivazioni
L’ordinanza esaminata è estremamente sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Questo è tipico delle decisioni della cosiddetta ‘sezione filtro’ della Cassazione, il cui compito è proprio quello di effettuare un controllo preliminare sulla ammissibilità dei ricorsi. La motivazione, in questi casi, si basa implicitamente sulla constatazione che il ricorso non superava i requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale per poter essere discusso in udienza pubblica. La Corte ha ritenuto, pertanto, che l’atto di impugnazione fosse viziato a tal punto da non meritare un esame approfondito, rendendo così definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le Conclusioni
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, ribadisce un principio cruciale del nostro sistema giudiziario: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti tecnici e giuridici. Un ricorso mal formulato o basato su motivi non pertinenti non solo non avrà successo, ma comporterà anche sanzioni economiche per il proponente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata per valutare attentamente l’opportunità e le modalità di presentazione di un ricorso, al fine di evitare che l’impugnazione si risolva in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica e procedurale.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché l’atto di ricorso presenta vizi procedurali o di forma, oppure i motivi sono manifestamente infondati. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione spiega sempre in dettaglio perché un ricorso è inammissibile?
Non sempre. Come dimostra questa ordinanza, la Corte può emettere un provvedimento sintetico che si limita a dichiarare l’inammissibilità senza specificare nel dettaglio le ragioni, specialmente quando i vizi appaiono evidenti alla luce delle norme procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/02/1987
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 e 61 n. 5 cod. pen., è
perché non si confronta con motivazione impugnata;
infatti, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esen
censure, essendo stata adeguatamente motivata la corretta applicazione de recidiva sulla base dei plurimi precedenti e sulle plurime identità f
dall’imputato, indicative della volontà di vivere ‘sottotraccia’, in quanto de attività che l’imputato intende mantenere occulte; aspetti questi che giusti
la aggravante contestata e con i quali il ricorso non si confronta, condanna all’inammissibilità per genericità;
osservato, in aggiunta, che a dispetto di quanto opinato nel ricorso, non v
stata una ‘doppia valorizzazione’ dell’età della vittima;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.