Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è una Copia
L’inammissibilità ricorso Cassazione è un concetto cruciale nel nostro sistema giudiziario, che segna il confine tra un’impugnazione valida e un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione una sentenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito, perché considerato una semplice ripetizione di argomenti già valutati. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 54 del codice penale, relativo allo stato di necessità. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una lettura alternativa dei fatti, elementi già ampiamente discussi e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che i motivi proposti non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso, definito come ‘meramente riproduttivo’, esula dalle competenze della Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma garantire la corretta applicazione della legge (il cosiddetto ‘sindacato di legittimità’).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un ‘terzo grado’ di merito. Il ricorrente, secondo l’ordinanza, ha cercato di sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, un’operazione che non spetta alla Corte di legittimità. Il ricorso era privo di specificità e si risolveva in una critica generica alla sentenza impugnata, riproponendo argomenti già disattesi con motivazioni congrue nel giudizio d’appello. La Corte ha quindi ribadito che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante avvertimento per chi intende adire la Corte di Cassazione: è fondamentale presentare motivi di ricorso che attengano a questioni di diritto e non a una sterile riproposizione delle medesime argomentazioni fattuali. L’esito di un ricorso inammissibile non è neutro: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Ciò sottolinea la necessità di una valutazione attenta e strategica prima di intraprendere la via del giudizio di legittimità, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limita a riproporre censure già esaminate nei gradi precedenti o a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’ di censure già esaminate?
Significa che il ricorso non presenta nuovi argomenti giuridici o vizi specifici della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse obiezioni e argomentazioni che sono già state presentate, valutate e respinte dal giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4396  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023