Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il 05/01/1975
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sotio consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di valutazione delle evidenze
probatorie, ed in particolare sulla gravità e sufficienza degli indizi del funzionamento dell’arma e della disponibilità in capo all’imputato, che non sono consentite in sede di
legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del
07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), e che non riescono ad evidenziare vizi nel percorso logico della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché all versamento in favore
della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.