Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello si Ferma
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un filtro procedurale cruciale che determina se un caso meriti o meno di essere esaminato nel merito dai giudici di legittimità. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per capire la funzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’interessato, ritenendo la decisione d’appello viziata, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale per la trattazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate, cioè non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti. Piuttosto, la Corte si è fermata a un livello precedente, constatando che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha una conseguenza drastica: la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la condanna o l’assoluzione non può più essere messa in discussione.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche della decisione, è possibile delineare le cause generali che portano a una pronuncia di inammissibilità. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e non contraddittorio la loro decisione.
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, tipicamente, per una delle seguenti ragioni:
1. Vizi di Forma: L’atto non rispetta i requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale.
2. Motivi non Consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che attengono alla valutazione delle prove, anziché questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione).
3. Manifesta Infondatezza: I motivi presentati sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, al punto da non richiedere un’analisi approfondita.
4. Genericità: Le censure sono formulate in modo vago e non indicano specificamente quale parte della sentenza sia errata e perché.
In casi come questo, la Corte applica un filtro severo per evitare un sovraccarico di lavoro e per ribadire la sua funzione di garante della corretta applicazione del diritto.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di precisi paletti procedurali e sostanziali. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma una decisione che sancisce la fine del processo, rendendo definitiva la sentenza impugnata e, come spesso accade, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito costante a redigere ricorsi rigorosi, pertinenti e focalizzati esclusivamente su questioni di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sollevate perché l’atto di ricorso mancava dei requisiti fondamentali previsti dalla legge per poter essere discusso.
Qual è la principale conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e irrevocabile, e non può più essere modificata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non un ‘giudice di merito’. Il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter effettuare una nuova valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/07/1969
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ri
ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’in della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che un
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autori
non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i mot inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezz tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una si
pericolo per un malore asseritamente avvertito dall’imputato a giustifi dell’allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddico
versione ed escludono la sussistenza dei presupposti della invocata causa di giustif sotto il profilo della impossibilità di agire diversamente;
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva
ex al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle amm
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consiglie GLYPH stensore
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Il Prisidnte