Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si deducono violazione degli artt. 385 e 131-
bis cod. pen. costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte
di appello che ha messo in evidenza la volontaria evasione dalla Comunità ove il.COGNOME era ristretto in regime domiciliare, inconferente che costui si fosse allontanato per acquistare sostanza
stupefacente, e l’abitualità della condotta in quanto condannato in via definitiva per ipotesi evasione e resosi responsabile di analoga condotta alcuni giorni prima rispetto ai fatti di cui
presente procedimento;
ritenuto che il terzo motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è
indeducibile, essendo questione non sottoposta al vaglio del Giudice di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.