Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giurisdizione, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre l’occasione per approfondire il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione e le sue dirette conseguenze. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per capire perché non tutte le impugnazioni arrivano a un esame di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. Un soggetto, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della pronuncia di secondo grado. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per una valutazione preliminare.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, non è entrata nel merito della questione. Ha invece emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto o ragione al ricorrente nel merito della sua pretesa, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato.
In conseguenza di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche, la declaratoria di inammissibilità da parte della Sezione Settima Penale della Cassazione è tipicamente legata a vizi procedurali. Le cause più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione includono la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, si contesta il fatto e non la violazione di legge), la presentazione del ricorso fuori termine, o la carenza di interesse ad agire. La decisione di inammissibilità blocca il processo sul nascere, impedendo alla Corte di valutare se la sentenza impugnata fosse giusta o sbagliata nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema giudiziario: l’accesso al giudizio di legittimità non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rigoroso rispetto delle norme procedurali. La sanzione pecuniaria, inoltre, funge da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. Per il cittadino, la conseguenza più grave è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Questo caso evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare che questioni di puro rito precludano un esame nel merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della questione perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti procedurali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione del giudice precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, alla Cassa delle ammende.
In questo caso, la Corte di Cassazione ha valutato se la sentenza d’appello era giusta o sbagliata?
No. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della vicenda. La sua valutazione si è fermata a un livello puramente procedurale, senza giudicare la fondatezza delle richieste del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 07/09/1981
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si deducono violazione degli artt. 385 e 131-
bis cod. pen. costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte
di appello che ha messo in evidenza la volontaria evasione dalla Comunità ove il.COGNOME era ristretto in regime domiciliare, inconferente che costui si fosse allontanato per acquistare sostanza
stupefacente, e l’abitualità della condotta in quanto condannato in via definitiva per ipotesi evasione e resosi responsabile di analoga condotta alcuni giorni prima rispetto ai fatti di cui
presente procedimento;
ritenuto che il terzo motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è
indeducibile, essendo questione non sottoposta al vaglio del Giudice di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.