Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una via percorribile per ogni doglianza. La Corte ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti del processo. Per questo motivo, esistono filtri rigorosi che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo non rispetta specifici requisiti. Analizziamo un’ordinanza della Settima Sezione Penale per comprendere meglio questo istituto e le sue conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Sentendosi leso dalla decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue ragioni a un atto di impugnazione. La causa è stata quindi assegnata alla Settima Sezione Penale, che ha proceduto alla valutazione preliminare dell’ammissibilità del ricorso.
La Decisione della Suprema Corte
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario. Il provvedimento dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando l’assenza delle condizioni necessarie perché la Corte potesse procedere a un esame approfondito. La declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello e ha comportato ulteriori conseguenze negative per il ricorrente.
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La decisione non si è limitata a chiudere il caso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute in quella fase del giudizio. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver presentato un ricorso palesemente infondato o privo dei requisiti di legge; dall’altro, contribuire a finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento è un tipico esempio di provvedimento emesso dalla cosiddetta “sezione filtro” della Cassazione Penale. Questi atti sono spesso estremamente concisi e non esplicitano nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, una tale decisione presuppone che il ricorso fosse affetto da vizi evidenti. Generalmente, i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione includono:
* Vizi di forma: Mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge per l’atto di ricorso.
* Proposizione di censure di fatto: Il tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Manifesta infondatezza dei motivi: Quando le argomentazioni legali proposte sono palesemente errate o non pertinenti.
* Genericità dei motivi: L’assenza di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
In questo caso, pur senza una motivazione esplicita, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi difetti, ritenendo superfluo un esame più approfondito e una pubblica udienza.
Le Conclusioni
L’ordinanza analizzata sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto. È uno strumento straordinario volto a correggere errori di diritto. La sanzione economica inflitta al ricorrente serve da monito contro la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione ribadisce l’importanza di valutare con estremo rigore i presupposti per adire la Cassazione, focalizzandosi esclusivamente su vizi di legittimità chiari e ben argomentati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative conseguenze economiche.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come la presentazione di motivi non consentiti o manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha natura sanzionatoria e viene disposta per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che rappresentano un abuso dello strumento processuale e appesantiscono il sistema giudiziario. I fondi raccolti sono destinati a finalità di miglioramento del sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 07/05/1957
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 42511/24 Infante
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura il vizio d
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente e all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono
del tutto privi di specificità, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025