Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17604 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/05/1985
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione
di legge in ordine alla sussistenza dell’offensività, del dolo, alla mancata applicazione d scrinninante putativa è. manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure
adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in luce la reiterata violazione della misura cautelare imposta, là dove la stessa è stata realizzata omettendo consapevolmente di
fare rientro in orario in abitazione nonostante l’ampia fascia di tempo in cui era stato autorizz ad uscire di casa, senza mai giustificare tali condotte con le dedotte crisi di ansia o prospetta
particolari necessità;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione
e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale evidenziato, da un canto, che le allegazioni della difesa avrebbe
trovato considerazione in ordine alla determinazione della pena base, non sussistendo, dall’altro ulteriori ragioni da valorizzare per la riduzione attraverso la concessione delle circosta attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025.