Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi rappresenta un esempio emblematico di come un percorso giudiziario possa concludersi non con una decisione sul merito, ma con una pronuncia di carattere puramente procedurale. Comprendere il significato e le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia penale. Questo provvedimento, infatti, segna la fine del percorso processuale, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 18 aprile 2024. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione del più alto organo della giurisdizione ordinaria. La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
La Decisione della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
Con ordinanza del 3 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello del rispetto delle regole procedurali.
Le conseguenze di tale pronuncia sono duplici e significative:
1. Definitività della Sentenza Impugnata: La sentenza della Corte d’Appello di Catania diventa definitiva e irrevocabile.
2. Sanzioni Economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza il dovuto rigore tecnico.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nel diritto processuale penale, le cause che portano a una tale decisione sono ben definite. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per:
* Mancanza dei motivi specifici: quando i motivi di ricorso sono generici, astratti e non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
* Vizi formali: come la presentazione fuori termine o la mancanza di sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
Pur non conoscendo il motivo specifico di questo caso, la decisione sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale e del rispetto dei paletti procedurali nell’accesso alla giustizia di legittimità.
Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha implicazioni pratiche decisive. Per il ricorrente, significa la fine della possibilità di contestare la sentenza di condanna, che passa in giudicato. Per il sistema giudiziario, rappresenta un meccanismo di filtro essenziale per garantire che la Suprema Corte si concentri solo su questioni di diritto di fondamentale importanza o su casi di palese violazione di legge. Questo caso insegna che, nel processo penale, la forma è sostanza e un errore procedurale può precludere l’esame nel merito, con conseguenze definitive e onerose.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non può esaminare il caso nel merito perché il ricorso non rispetta i requisiti procedurali o di forma previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha giudicato se la persona fosse colpevole o innocente?
No. Una dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale. La Corte non ha esaminato le prove o il merito della questione, ma ha solo verificato che il ricorso non poteva essere accolto per motivi tecnici o formali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
)resente, prov,iedirmento omettere le generalità e Q§ altri dati identtficativi a norma dell’art. 52 eilgs. 196,03 in quanto: D A disposto d’ufficio D’a richiesta di parte I imposto dalla legge avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che la prima e la seconda censura, relative alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testimoni sono generiche al confronto
con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, sul punto (p. 4-6).
Il terzo, il quarto e il quinto motivo – aventi ad oggetto la abitualità della condotta, lo stao di sottomissione della vittima e la sussistenza del dolo – sono riproduttivi
di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello alle pagine 11-15
della sentenza.
Correttamente, per la reiterazione di condotte abusanti, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto altresì sussistente il dolo
contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa riconducibili, per il carattere
di quotidiana sistematicità, nel reato abituale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.