Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 13/04/1961
)resente, prov,iedirmento omettere le generalità e Q§ altri dati identtficativi a norma dell’art. 52 eilgs. 196,03 in quanto: D A disposto d’ufficio D’a richiesta di parte I imposto dalla legge avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che la prima e la seconda censura, relative alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testimoni sono generiche al confronto
con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, sul punto (p. 4-6).
Il terzo, il quarto e il quinto motivo – aventi ad oggetto la abitualità della condotta, lo stao di sottomissione della vittima e la sussistenza del dolo – sono riproduttivi
di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello alle pagine 11-15
della sentenza.
Correttamente, per la reiterazione di condotte abusanti, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto altresì sussistente il dolo
contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa riconducibili, per il carattere
di quotidiana sistematicità, nel reato abituale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.