Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 19404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/12/1982
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Viene proposto ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di
Roma, preso atto della rinuncia, da parte dell’imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado,
rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini concordati con le parti.
2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi
5-bis, dell’art. 599
bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in
termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
278170 – 0).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/04/2025 Il consigliere estensore
Il presidente