Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 04/12/1958
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato
era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione
in ordine all’affermazione di responsabilità, è assolutamente generico e privo di precipui rilievi critici relativi alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di mer
Esso è, pertanto, privo dei necessari requisiti di specificità prescritti dall’art. 581
comma 1, lett. c) cod. proc. pen. al fine di consentire l’autonoma individuazione delle
questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimit
(ex multis, v. Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782 – 01, in
motivazione; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
Il consigliere estensore
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