Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 05KRFGJ) nato il 10/12/1995
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Milano il giorno 25 settembre 2024 è stato proposto personalmente da RAGIONE_SOCIALE e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di
entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputat deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo spec
della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.