Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Comprendere i meccanismi che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché tale esito comporta conseguenze procedurali ed economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Tivoli. L’imputato, non accettando la decisione del giudice di primo grado, ha deciso di impugnarla direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
La Corte Suprema, riunitasi in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso proposto. L’udienza si è svolta con la relazione del Consigliere designato, dopo aver dato avviso a tutte le parti coinvolte nel procedimento.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
L’esito del procedimento dinanzi alla Corte Suprema è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche di tale decisione, l’esito è inequivocabile. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, fissata in tremila euro, alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il lavoro della Corte.
Le Motivazioni
Le motivazioni specifiche che hanno portato la Corte a questa conclusione non sono riportate nell’estratto del documento. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili a vizi procedurali o di merito. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali violazioni di legge si contestano nella sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, per definizione, inammissibile.
* Vizi formali: errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o la mancanza della firma di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
Nel caso di specie, è probabile che il ricorso rientrasse in una di queste categorie, non superando il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato esclusivamente alla denuncia di violazioni di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche un onere economico per il ricorrente. Questo serve come monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando così impugnazioni avventate e destinate all’insuccesso.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso?
Le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle ammende sono a carico della parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile, come stabilito nell’ordinanza.
Perché il ricorrente viene condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che gravano sul sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 03/03/1989
avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME Fonte deduce
il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla dosimetria della pena e in relazione all’art. 27, terzo comma, Cost. e all’art. 132
cod. pen.;
Considerato che il motivo, peraltro, aspecifico è stato dedotto in relazione
ad una sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. e, dunque, esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell’art.
448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.