Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PARMA il 09/07/1985
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME articola doglianze che non paiono calibrate sul procedimento
de quo agitur che, diversamente da quanto indicato nell’atto di
impugnazione, è stato trattato, in primo grado, con il rito ordinario e che oggetto un unico reato, sì da rendere incongruo il riferimento all’aumento di p
a titolo di continuazione;
che, quanto alla misura della pena, i giudici di merito, partiti dal mi edittale di un anno di reclusione, hanno applicato, nella massima estensione,
la riduzione per le circostanze attenuanti generiche che quella per il vizio pa di mente;
che, come già correttamente precisato dal giudice di appello, Comacchio non può beneficiare, in quanto gravato da numerosi precedenti, anche specifici, de
sospensione condizionale della pena;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/05/2025.