Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 16/07/2001
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
-che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catani
/
comma 5
4 onferma della sentenza del Tribunale di Siracusa, di condanna per il reato di cui all’art
/del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti, per avere trasportato so stupefacente del tipo cocaina e marijuana;
-che, con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazio di legge nonché vizio della motivazionale in relazione all’art. 133 cod. pen., lamenta
l’eccessività della pena, posto che la Corte di appello avrebbe determinato la pena base i misura superiore al minimo edittale senza addurre motivazione alcuna;
-che il ricorso è inammissibile posto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazion del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che d
essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per du il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultat
così ottenuto al minimo (Sez. 3, n.
29968
del 22/02/2019, Rv. 276288); peraltro, si evidenzia che la doglianza pecca di genericità, non avendo
neppurelil ricorrente esplicitatl gli elementi
che avrebbero dovuto determinare il giudice ad una pena inferiore rispetto a quella irrogata. Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il .ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente