Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NISCEMI il 02/11/1967
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata
nella quale la Corte di Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provati
gli elementi costitutivi del reato ascritto al Fidone), dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso in merito all’applicazione della causa di non
punibilità di cui all’ art. 131
bis
cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo
ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale
dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una
censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso
in cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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