Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21904 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 08/09/1970
avverso la sentenza del 17/03/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME Gaetano COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata
ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gup
del Tribunale di Velletri, in data 17/03/2025, che ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti.
2. Con un unico motivo la difesa deduce la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3,
129 e 546 lett. e) cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento,
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica
dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art.
448, comma
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,
limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 01).
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025.