Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/05/1999
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1411111,24
1. Con ordinanza del(17 ottobre 2024J depositata in cancelleria il 13 gennaio
2025 e notificata al difensore, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza ex art.314 cod. proc. pen. avanzata da COGNOME Luigi.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in
relazione all’art.314 cod. proc. pen., qualificando erroneamente come gravemente colposa la condotta del ricorrente per la mera presenza sul luogo e
per la telefonata da lui effettuata alla Somma, basandosi su una valutazione parziale e contraddittoria degli elementi emersi nell’intero procedimento penale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato entro quindici giorni dalla notizia
avuta dall’interessato e quindi dalla notifica del provvedimento impugnato, essendo stato notificato quest’ultimo in data 14 gennaio 2025.
Ne consegue l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo
quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. .
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Prd
nte