Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25790 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VILLARICCA il 09/12/1977
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 30/01/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della
sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 23/03/2024 e, ai sensi dell’art. 599- bis
cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine al reato di cui al capo E) della rubrica, con conferma delle statuizioni civili.
2. Con un unico motivo, la difesa deduce l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione
complessiva della pena.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi
relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della
pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 giugno 2025.