Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18216 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FANO il 09/06/1966
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
la contraddittorietà intrinseca della sentenza rispetto agli atti processuali;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro
genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito
in sede di legittimità;
che, con il secondo motivo, il difensore censura la carenza di
Rilevato motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva
e di applicazione della pena pecuniaria;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte
di appello ha ritenuto sussistente la recidiva, con motivazione congrua e logica
(che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) in ragione dei plurimi precedenti dell’imputato per delitti contro il patrimonio e ha optato per la pena
detentiva, in luogo di quella pecuniaria, in ragione della gravità del reato accertato e della personalità negativa del reo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.