Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Intercettazioni Sono Prova Valida
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione delle prove, come le intercettazioni, è di competenza del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza dei limiti del giudizio di Cassazione e le conseguenze dell’inammissibilità ricorso cassazione, un esito che comporta non solo la conferma della condanna ma anche sanzioni economiche per i ricorrenti.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Valutazione delle Prove
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa degli imputati si concentrava sulla presunta errata valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, considerate elemento probatorio chiave per la condanna. Secondo i ricorrenti, l’interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate era errata e non sufficientemente supportata da altri elementi.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto totalmente le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che le censure relative alla ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento del materiale probatorio non rientrano nell’ambito del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Valutazione delle Intercettazioni e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha specificato che le intercettazioni telefoniche costituiscono un valido strumento probatorio, a condizione che la loro valutazione sia compiuta con rigore e supportata da argomenti logici ineccepibili, come avvenuto nel caso di specie. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, collegando in modo coerente le conversazioni intercettate con la sostanza stupefacente sequestrata a un altro coimputato.
Irrilevanza delle Censure Generiche
Anche i motivi di ricorso relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati giudicati aspecifici. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva tenuto conto dell’elevato dato ponderale dello stupefacente, delle modalità di trasporto e dei precedenti penali di uno degli imputati. Allo stesso modo, una memoria difensiva successiva è stata giudicata una mera reiterazione di censure generiche, confermando la conseguente inammissibilità ricorso cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione risiedono nella chiara distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti se questa è logicamente argomentata e priva di vizi evidenti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva costruito un impianto motivazionale solido, valorizzando la correlazione tra le conversazioni e il sequestro, e utilizzando legittimamente le informative della polizia giudiziaria (pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato) per riscontrare la presenza di uno degli imputati in un determinato luogo. Pertanto, i ricorsi, tentando di ottenere una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, si sono scontrati con i limiti strutturali del giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Limiti al Ricorso per Cassazione e Valore delle Intercettazioni
Questa ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione non può basarsi su una semplice contestazione della ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito. Le censure devono evidenziare vizi logici manifesti o violazioni di legge, non proporre una lettura alternativa delle prove. La decisione riafferma la piena validità probatoria delle intercettazioni, purché interpretate con rigore e coerenza. Per gli imputati, la dichiarazione di inammissibilità ha significato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle intercettazioni fatta dal giudice di merito?
No, la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, incluse le intercettazioni, sono di esclusiva competenza del giudice di merito. In Cassazione si può contestare solo la violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, non proporre una diversa interpretazione delle prove.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Le informative della polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili in un processo?
Sì, il provvedimento chiarisce che le informative di polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili, in particolare in un procedimento che si svolge con rito abbreviato, come nel caso analizzato, per riscontrare elementi emersi durante le indagini.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43020 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure dedotte dai due ricorrenti in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando la correlazione esistente tra la sostanza stupefacente oggetto del sequestro operato nei confronti di altro coimputato (COGNOME) con la sostanza stupefacente oggetto della transazione ricostruita attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro; mentre con riguardo alla presenza del COGNOME insieme al COGNOME il riscontro è evidentemente frutto di una indagine di polizia giudiziaria svolta attraverso la consultazione delle registri di presenza in considerazione della piena utilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria in sede di giudizio abbreviato;
ritenuto che anche i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (ricorso di COGNOME) sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore di COGNOME NOME per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.