Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLE UMBERTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
letta la memoria del difensore con la quale ha dedotto due motivi nuovi in merito all mancata esclusione della recidiva, all’aumento della pena in misura superiore alla metà prevista per la recidiva reiterata non specifica e alla conseguente sopravvenuta prescrizione del reato insistendo per l’ammissibilità del ricorso e la sua assegnazione ad altre Sezione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo d profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della rec già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugna (si vedano le pagine da 4 a 8), che, quanto alla recidiva, ha sottolineato che sin dal primo gr è stata ritenuta la recidiva reiterata (rispetto alla quale, a fronte delle numerose sen risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono, dunque, irrilevanti le cir rappresentate in ricorso in merito a due sole condanne per le quali è stata dichiarata l’estinzi dei reati per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale);
ritenuto, in particolare, che, quanto alla contestata recidiva, va ribadito che ai fin applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, come accaduto nel caso di specie, ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto d specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878);
ritenuto che l’inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzion rapporto processuale e, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. peri., si estende anche motivi nuovi, dovendosi, al riguardo, ribadire che l’inammissibilità dei motivi originari del per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consiglive – tensore
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Il Presidente