Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3217 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Filetto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 01 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME, detenuto sottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza, in data 16 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza lo ha diffidato dal puntuale rispetto delle prescrizioni.
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che nei confronti dei provvedimenti di diffida al rispetto della prescrizioni, emessi dal magistrato di sorveglianza, non sono previste impugnazioni specifiche, ma che le sue ordinanze e quelle emesse dal Tribunale di sorveglianza sono, in via generale, ricorribili in Cassazione, in particolare quanto ai provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Ha quindi rilevato, esaminata l’opposizione proposta, che essa è priva di motivi, non depositati neppure successivamente o mediante memorie integrative, mentre anche i reclami previsti dall’Ordinamento penitenziario devono essere sostenuti da specifici motivi, a pena di inammissibilità. Ha, pertanto, dichiarato l’atto inammissibile, trasmettendolo a questa Corte per quanto di competenza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processale per l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza del 01 luglio 2025.
Egli ha da tempo nomiNOME quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, revocando la precedente nomina conferita all’AVV_NOTAIO, e ha comunicato tale decisione al Tribunale di sorveglianza. L’avviso di fissazione dell’udienza, invece, è stato notificato a quest’ultimo legale, e non al nuovo procuratore. Tale omissione comporta la nullità dell’udienza e del provvedimento adottato.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione.
Il decreto impugNOME non indica in modo chiaro e specifico quale sia l’opposizione dichiarata inammissibile. Il ricorrente ha inviato al Tribunale di sorveglianza numerose istanze, simili nella intestazione, per cui l’indicazione riportata nel decreto impugNOME, relativa solo alla intestazione dell’istanza dichiarata inammissibile, non ne consente la sicura individuazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto convertire l’impugnazione da lui proposta in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen.; inoltre il Tribunale, quale giudice di appello, non avrebbe potuto valutare la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per violazione di norme processuali.
Il suo terzo motivo deve essere esamiNOME prioritariamente, essendo relativo alla competenza del Tribunale di sorveglianza, che viene di fatto contestata dal ricorrente stesso, secondo il quale tale Ufficio, da lui adito, avrebbe dovuto convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La trasmissione dell’atto a questa Corte, richiesta in questo motivo di ricorso, è stata in realtà già disposta con il provvedimento impugNOME, perché il Tribunale di sorveglianza, ritenuta la non proponibilità di un’impugnazione davanti a sé stesso, in quanto non prevista dall’ordinamento, ma astrattamente proponibile un ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. qualora il provvedimento impugNOME venisse ritenuto incidente sulla libertà personale dell’istante, nel dichiarare inammissibile l’opposizione ha disposto che essa venisse trasmessa «alla Corte di cassazione per quanto di competenza».
Tale decisione è corretta, in quanto l’opposizione presentata al Tribunale di sorveglianza è stata proposta avverso un decreto del presidente di quel Tribunale che ha dichiarato, de plano , l’inammissibilità dell’impugnazione avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il procedimento di sorveglianza si svolge a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., pertanto è attribuita al presidente del tribunale di sorveglianza la competenza a dichiarare de plano l’inammissibilità di una richiesta, se ritenuta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, come valutato nel presente caso. Il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, però, può essere impugNOME solo mediante ricorso per cassazione, come stabilito dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte, pertanto, ha stabilito, in una situazione analoga, che «Il giudice dell’esecuzione, erroneamente investito dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, di una istanza, pronunciata de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è tenuto a riqualificare l’atto come ricorso per cassazione e a trasmetterlo al
giudice di legittimità, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis » (Sez. 1, n. 38638 del 11/09/2024, Rv. 287090).
L’ordinanza impugnata si è conformata a tale principio e, ritenuta la natura di ‘opposizione’ dell’atto proposto dal ricorrente, così come dallo stesso definito nell’intestazione, l’ha dichiarata inammissibile trasmettendola a questa Corte. L’omessa riqualificazione esplicita di tale atto come un ricorso per cassazione è irrilevante, e non tale da comportare la nullità della decisione, in quanto questa ha raggiunto l’effetto prescritto dalle norme e dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, quello di investire dell’impugnazione il giudice competente.
Questo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile perché lamenta una violazione di legge processuale di fatto insussistente, dal momento che il Tribunale di sorveglianza, pur rilevando l’inammissibilità dell’impugnazione se qualificata come ‘opposizione’, così come proposto dal ricorrente, l’ha trasmessa a questa Corte, nel rispetto del principio del favor impugnationis e riconoscendo la competenza del giudice di legittimità.
Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, deve essere ritenuto assorbito alla luce della valutazione relativa al terzo motivo di ricorso.
L’eventuale nullità dell’udienza svolta presso il Tribunale di sorveglianza è priva di effetto, dal momento che detto giudice non era competente a giudicare l’atto di opposizione proposto e avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti a questa Corte, senza poter esprimere alcuna valutazione sull’atto stesso. La doglianza proposta, pertanto, è irrilevante, ed il relativo motivo di ricorso, se non ritenuto assorbito, dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la mancanza di interesse alla sua valutazione, dal momento che il suo accoglimento non produrrebbe, in ogni caso, alcun effetto favorevole per il ricorrente.
Deve ritenersi assorbito, infine, il secondo motivo del ricorso, dal momento che l’opposizione dichiarata inammissibile è chiaramente individuata a seguito della sua trasmissione questa Corte, con la conseguenza che l’esame di tale motivo è del tutto superfluo. E’ evidente, peraltro, la sua pretestuosità, che imporrebbe una declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza, dal momento che l’ordinanza impugnata descrive in modo chiaro l’atto contro cui è stata proposta l’opposizione esaminata, indicandone l’Ufficio emittente, la data di emissione e l’oggetto, e il ricorrente dimostra di averne piena conoscenza, avendolo inserito al n. 17) dell’elenco di provvedimenti contenuto nella premessa del ricorso, ed avendo indicato al n. 18) l’opposizione da lui presentata contro di esso.
Questa Corte deve, pertanto, esaminare l’atto di impugnazione proposto dal detenuto avverso il decreto di inammissibilità emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza in data 16 maggio 2025, presente nel fascicolo a seguito della trasmissione disposta dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale.
Tale impugnazione, consistente in una ‘opposizione ex artt. 678, 666, 127 cpp decreto n. 389/25 TDS’, secondo la sua intestazione, e inviata in data 31 maggio 2025 a mezzo PEC, deve però essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, quanto alla modalità soggettiva di presentazione, avendola egli proposta personalmente e senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione». La personale qualità di avvocato del detenuto istante è irrilevante: questa Corte ha infatti stabilito che «È inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947; Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281).
Il ricorso risulta perciò, nel suo complesso, inammissibile per i motivi indicati.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME