Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/12/1973
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 4/7/2024, ha riformato la se emessa il 31/1/2023 dal Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME in
delitto di cui agli artt. 56, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen., rideterminando la pe dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Avverso la sentenza della Corte ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, dedu la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione g
fatto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso av determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si v
modificare, costituisce l’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr.
29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), con orientamento costante che il coll condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione r
questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, n limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi su svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarat senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a fav cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME.kfìperiali
GLYPH
NOME COGNOME